DECRETO BALDUZZI, VISITE MEDICHE SPORTIVE

La redazione di RETE 3 Tempo, con l’aiuto di vari Avvocati ed esperti della legislazione sportiva italiana, prova a fare chiarezza sul tema delle visite mediche.

Negli ultimi mesi il Decreto Balduzzi e le sue modifiche hanno portato atleti, ASD ed Enti di promozione sportiva a ripensare alla natura delle proprie attività sportive e di conseguenza ai rischi ed alle responsabilità connesse alla certificazione medica.

Ma di fatto a livello legislativo resta tutto come prima…

Cosa prevede la legge italiana dunque per promuovere attività sportive sicure ?

Innanzitutto la legge al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva, classifica tre livelli di attività sportiva: l’attività ludico motoria e amatoriale, l’attività sportiva non agonistica, l’attività sportiva agonistica.

Proviamo a definire i tre livelli così come indica il decreto:

Dopo le modifiche del decreto Balduzzi, è definita amatoriale esclusivamente l’attività ludico-motoria praticata in forma autonoma e spontanea al di fuori di un contesto organizzato.

Per questo tipo di attività non vi è l’obbligo di nessuna certificazione medica ma la legge raccomanda comunque un controllo medico prima dell’avvio per la valutazione di eventuali fattori di rischio.

Si definiscono attività sportiva non agonistica quelle praticate dai seguenti soggetti:

  1. gli alunni che svolgono attività sportive organizzate da organi scolastici o parascolastici
  2. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 Febbraio 1982;
  3. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Inoltre ai fini delle certificazioni mediche, la legge equipara alle attività non agonistiche anche quelle attività, ad elevato impegno cardiovascolare, patrocinate da Enti di promozione sportiva.

Per definire l’attività agonistica dobbiamo invece tornare indietro alla legge del 18 Febbraio 1982. Questa legge spiega infatti che la qualificazione agonistica di una particolare disciplina è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti e coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi ai controlli per l’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

Ecco le disposizioni legislative sulla sicurezza relative ai tre diversi tipi di attività sportiva:

Per l’attività ludico motoria e amatoriale non vi è nessun obbligo di visita medica, sebbene sia consigliata.

Per l’attività sportiva non agonistica rimane l’obbligo di certificazione presso il medico di base che stabilirà annualmente, dopo anamnesi e visita, se servono ulteriori accertamenti, come l’ECG.

Per l’attività agonistica serve invece la visita medica di secondo livello.

Si ringrazia lo Studio Legale Polimeni

ALLEGATI:

DM 18 febbraio 1982

Protocollo chiarimenti Regione Lombardia

condividi la pagina